Salta la prima società in serie C. Dopo un ultimo anno molto travagliato per l'F.C. Como S.r.l, che ha chiuso il girone A di Lega Pro a quota 59 punti e il settimo posto in classifica, è giunto il giorno del fallimento. Questi i motivi della revoca dell'affiliazione e del rigetto del titolo sportivo:

"La Commissione, esaminata la domanda di attribuzione del titolo sportivo della fallita società Calcio Como S.r.l., presentata dalla società F.C. Como S.r.l., a mezzo pec del 28 giugno 2017, nonché la documentazione a corredo della predetta istanza;
rilevato che la società F.C. Como S.r.l. ha documentato di aver acquisito l’azienda sportiva del Calcio Como S.r.l., con atto autenticato nelle firme dal Notaio Gianfranco Manfredi di Cantù, rep. 31440/21648 in data 30 marzo 2017 e di aver chiesto la affiliazione alla F.I.G.C.;
rilevato altresì che la società F.C. Como S.r.l. non ha dimostrato di aver assolto, né garantito con fideiussione bancaria a prima richiesta, nel termine perentorio del 28 giugno 2017, il debito sportivo nei confronti dei tesserati della società Calcio Como S.r.l. relativo alle mensilità lorde, successive a marzo 2017 e alle ritenute Irpef dovute per questa mensilità, di sua esclusiva competenza per quanto statuito nell’atto di cessione di azienda e per quanto previsto dalle norme federali;
considerato che il capitale sociale di euro 10.000,00, di cui è dotata la società F.C. Como S.r.l., non può ritenersi sufficiente a garantire il soddisfacimento degli oneri necessari per affrontare il Campionato Serie C, in assenza della dimostrazione da parte della suddetta società di possedere altre risorse adeguate;
ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, ciascuna autonomamente ostativa alla positiva valutazione della istanza di attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l., formulata dalla società F.C. Como S.r.l. che, nel termine perentorio del 28 giugno 2017, non sono state soddisfatte tutte le condizioni all’uopo richieste dall’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F.;
visto l’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F. esprime parere sfavorevole alla attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l. alla società F.C. Como S.r.l". 

Ritenuto, alla luce dell’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F., di doversi attenere al parere vincolante della Co.Vi.So.C., le cui motivazioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento; visti gli artt. 16, comma 6, 52, comma 3 delle N.O.I.F. ha deliberato di revocare la affiliazione alla società Calcio Como S.r.l. e di respingere la domanda di attribuzione del titolo sportivo della fallita Calcio Como S.r.l. presentata dalla società F.C. Como S.r.l., a mezzo pec del 28 giugno 2017
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Sezione: EDITORIALE / Data: Lun 03 luglio 2017 alle 16:00
Autore: Davide Villa / Twitter: @@villdav3
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