La Figc ha emanato la regolamentazione riguardante i criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari per la prossima stagione. Di seguito la nota, in cui viene evidenziata la normativa riguardante la Serie C:

"Il Commissario Straordinario, visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di
ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili; attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2018/2019, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.; tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale; ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori; visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non
aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, a condizione che: 
1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2018, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2018 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.
I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il
30 giugno 2015.
B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun
vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che, alla data del 30 giugno 2018, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che
precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2018, o
(iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2018 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il
30 giugno 2015. 
C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.
D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.
E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2018/2019 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2017/2018.
F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2018 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che
intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:
- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;
- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.
G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. 
Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2018/2019"

Sezione: EDITORIALE / Data: Lun 25 giugno 2018 alle 22:40
Autore: Davide Villa / Twitter: @@villdav3
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